Vini nel mondo

FRANCESCO FERRANTE A SPOLETO PERORA LA CAUSA DEI VINI DI QUALITA’ FRANCO MARINI E ERMETE REALACCI, EDOARDO RASPELLI E ATTILIO SCIENZA TRA I PRIMI FIRMATARI DELLA PETIZIONE DI LEGAMBIENTE E CITTA’ DEL VINO 

Una bella occasione per celebrare i vini di qualità  e le etichette più pregiate, quella organizzata per domani sera a Spoleto da Vini nel mondo, per l’evento nazionale che porterà  nella città  umbra oltre 2.000 etichette diverse, prodotte dalle 200 migliori cantine italiane. “Un’occasione e un contesto ideale per ribadire il nostro No alle nuove pratiche enologiche che possono autorizzare l’utilizzo di trucioli di legno per simulare i processi di invecchiamento dei vini, senza alcun obbligo di indicare in etichetta la differenza tra quelli realmente invecchiati in botti di legno e quelli con i tannini stimolati “artificialmente”, che l’Unione Europea sembra apprestarsi ad approvare”. Ha dichiarato il Senatore dell’Ulivo Francesco Ferrante, che partecipando all’incontro umbro di domani sera, vuole attirare l’attenzione degli esperti del settore e dei consumatori sul nuovo rischio di “falsificazione della qualità ” che le pregiate produzioni italiane potranno correre se non si riuscirà  a bloccare la proposta di autorizzazione delle pratiche enologiche atte a commercializzare, senza chiare distinzioni, vini finto-invecchiati tramite l’uso di trucioli di legno invece che tramite tradizionali passaggi in botti di legno. “Contro le scorciatoie che minacciano le produzioni tradizionali legate al territorio – ha dichiarato il Senatore Ferrante – e contro le pratiche furbette che danneggiano uno dei settori più forti del made in Italy, Legambiente e Città  del Vino hanno lanciato una petizione diretta al Governo italiano e al commissario dell’Agricoltura Ue, che è già  stata firmata da illustri rappresentanti del mondo politico, della cultura e dell’enogastronomia di qualità  e che credo possa trovare nuove adesioni tra i produttori ed estimatori umbri, a partire da Marco Caprai, produttore simbolo della qualità  tradizionale dei vini territoriali,”.

DISEGNO DI LEGGE SULLA TUTELA DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI AL FINE DELLA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

ATTO DEL SENATO N.547 

Onorevoli Colleghi! – Il Protocollo di Kyoto, ratificato dall’Italia con la Legge n° 120 del 1/6/2002, implica l’assunzione degli impegni di riduzione delle emissioni concordati nell’ambito dell’Unione Europea e quantificati nel 6,5% delle emissioni dell’anno base (1990). In valori assoluti, l’impegno italiano per il primo periodo di impegno del Protocollo (2008-2012) corrisponderebbe ad una riduzione netta delle emissioni attuali di circa 100 milioni di tonnellate di CO2 equivalente all’anno. Per il raggiungimento di tale obiettivo, il Protocollo di Kyoto prevede, in base a quanto statuito negli articoli 3.3 e 3.4 ed ai successivi accordi negoziali, anche l’impiego dei pozzi (sinks) di assorbimento di carbonio per la riduzione del bilancio netto nazionale delle emissioni di gas ad effetto serra. E’ noto infatti che una corretta e sostenibile programmazione e gestione delle attività  agro-forestali, oltre ai benefici relativi alla conservazione della biodiversità , stabilità  dei versanti, regimazione delle acque, lotta al degrado ambientale e alla desertificazione, può contribuire notevolmente alla mitigazione ed adattamento degli effetti dovuti al cambiamento climatico in atto, grazie alla loro capacità  di rimuovere ed assorbire la CO2 dall’atmosfera e depositarla sotto forma di biomassa vegetale. Con la delibera n°123 del 19 dicembre 2002, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha approvato le Linee Guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra. In tale delibera è contenuto anche il programma delle attività  agro-forestali utili al raggiungimento degli obiettivi nazionali fissati dal Protocollo di Kyoto. Le attività  per l’assorbimento del carbonio sul territorio nazionale, riassunte nella tabella 6 della delibera CIPE n°123 del 19/12/2002, indicano chiaramente che le specifiche attività  di ricolonizzazione (riforestazione) indotta e di gestione forestale sono tra le più importanti a livello nazionale in termini di assorbimento di CO2. In particolare, con la ricolonizzazione indotta si intende anche la ricolonizzazione del territorio da parte delle foreste per effetto delle politiche di riduzione della superficie agro-pastorale e delle politiche di protezione dell’ambiente. Il potenziale nazionale per tali attività  è stimato nell’ordine delle 7 Mt CO2eq./anno (milioni di tonnellate di CO2 equivalente all’anno. Ai prezzi correnti della tonnellata di CO2 ridotta, il beneficio economico per il paese nel caso di certificazione di tutto il carbonio potenziale eligibile per queste attività  è nell’ordine dei 1,5 miliardi di Euro nel quinquennio 2008-2012 di applicazione del Protocollo di Kyoto . Inoltre, l’attività  specifica di ricolonizzazione indotta rientra tra quelle relative all’articolo 3.3 del Protocollo di Kyoto, quindi di natura obbligatoria per il Paese, al contrario delle attività  inserite nell’articolo 3.4 considerate addizionali e quindi a discrezione del Paese se eleggerle o meno per l’adempimento degli impegni di riduzione della quantità  netta nazionale di emissioni. La delibera del CIPE n°123/2002 ha previsto che “Entro il 30 luglio 2003 il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro per le Politiche Agricole e Forestali, provvede ad effettuare la ricognizione nella legislazione nazionale ed internazionale in vigore in Italia dal 1990 ad oggi di tutte le norme che contemplano la tutela delle risorse forestali, al fine di certificare la “riforestazione indotta” avvenuta sul territorio nazionale, quale conseguenza di attività  intraprese dall’uomo e, quindi, eleggibile ai fini del rispetto dell’obiettivo di riduzione delle emissioni stabilito dalla legge n.120/2002.” La ricognizione effettuata ha evidenziato la carenza nel nostro ordinamento di uno strumento normativo rivolto alla gestione sostenibile delle foreste ed alla loro tutela. Tale strumento risulta quindi necessario anche per rendere certificabile il carbonio assorbito sia dalla ricolonizzazione indotta (impropriamente definita riforestazione naturale) che dalla gestione forestale, sì da dimostrare che l’assorbimento del carbonio è effetto anche di un’azione antropica. Pertanto, si rende necessaria l’approvazione di un provvedimento di legge: “La tutela degli ecosistemi forestali al fine della protezione dell’ambiente” che abbia in oggetto la gestione sostenibile, ai fini della tutela dell’ambiente, del patrimonio forestale italiano. DISEGNO DI LEGGE Articolo 1 (Principi) La presente legge stabilisce un regime di tutela degli ecosistemi forestali. Essa si applica a tutti gli ecosistemi forestali, siano essi di proprietà  privata, pubblica o di proprietà  collettiva. Gli ecosistemi forestali svolgono una funzione essenziale per preservare gli equilibri ecologici fondamentali, in particolare per quanto riguarda l’aria, il clima, il suolo, le acque, la fauna e la flora. La tutela degli ecosistemi forestali, da realizzare anche con la gestione delle risorse naturali, è di grande importanza dal punto di vista ambientale ed economico-sociale. Articolo 2 (Finalità ) Le finalità  della presente legge sono la tutela e l’evoluzione delle funzionalità  degli ecosistemi forestali ed in particolare, del ruolo svolto da questi per: la mitigazione dei cambiamenti climatici; l’adattamento ai cambiamenti climatici; la conservazione del suolo; la regimazione delle acque; la lotta alla desertificazione; la conservazione della biodiversità ; Articolo 3 (Definizioni) Ai fini della presente legge si definisce ecosistema forestale: l’insieme degli elementi biotici ed abiotici che si estendono su di un’area minima di mezzo ettaro (0,5 ha) ed in cui è presente una copertura arborea superiore al dieci per cento (10%) con alberi con altezza potenziale a maturità , in situ, di almeno due metri (2 m), e che non è considerata una coltura agraria o verde urbano. Le aree soggette a ricolonizzazione, le aree in rinnovazione e le piantagioni che non hanno raggiunto una densità  di copertura del dieci per cento od una altezza di due metri sono considerate ecosistemi forestali, che, per intervento dell’uomo, come per le utilizzazioni, o per cause naturali, sono temporaneamente prive di copertura ma che ci si aspetta ritornino boscate. Infine, le aree forestali accessorie, quali, ad esempio, le strade forestali e le fasce parafuoco, sono considerate come facenti parte della superficie forestale. Ai fini della presente legge si definisce attività  di gestione: ogni azione dell’uomo volta all’uso delle risorse dell’ecosistema forestale, che non pregiudica la funzionalità  dell’ecosistema e contribuisce perciò alla tutela dell’ambiente. Articolo 4 (Disposizioni) L’attività  antropica regolamentata è in grado di sostenere la stabilità  e l’efficienza degli ecosistemi forestali, pertanto nelle aree di cui all’articolo 3 comma I è vietato asportare od apportare elementi biotici ed abiotici, se non in conseguenza di attività  di gestione. Il fuoco rappresenta un fattore limitante dello sviluppo e della conservazione della funzionalità  degli ecosistemi forestali, pertanto nelle aree di cui all’articolo 3 comma I è vietato accendere fuochi, se non espressamente autorizzato dalle autorità  competenti. Articolo 5 (Trasformazione d’uso) Negli ecosistemi forestali è vietata la variazione d’uso del suolo, se non autorizzata dagli organi competenti. L’espansione degli ecosistemi forestali per mezzo della ricolonizzazione o della piantagione su nuove aree è tutelata per mezzo delle presenti disposizioni. Articolo 6 (Organi competenti) Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti di gestione del territorio per quanto di competenza, sono gli organi cui sono deputate le attività  di cui agli articoli 4 e 5. Articolo 7 (Sanzioni) Chi, asportando od apportando elementi biotici ed abiotici, causa danno all’ecosistema forestale è tenuto al ripristino del medesimo. Chi, accendendo fuochi, causa danno all’ecosistema forestale è tenuto al ripristino del medesimo. E’ facoltà  delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano definire sanzioni accessorie. Il sanzionato, in accordo con la proprietà , deve procedere al ripristino del danno nei tempi indicati ed in conformità  alle indicazioni fornite dalla Regione o dalla Provincia Autonoma, in accordo con i competenti Enti di gestione del territorio. Nel caso in cui il sanzionato in accordo con la proprietà  non proceda, nei tempi indicati ed in conformità  alle indicazioni fornite, al ripristino del danno, la Regione o la Provincia Autonoma in accordo con i competenti Enti di gestione del territorio, procede essa al ripristino del danno, rivalendosi sul sanzionato inadempiente per le spese sostenute. Articolo 8 (Controlli) Al Corpo Forestale dello Stato spetta il compito di vigilanza di tutti gli ecosistemi forestali. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con i competenti Enti di gestione del territorio, individuano ulteriori organi di vigilanza. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con i competenti Enti di gestione del territorio, individuano gli organi responsabili del rilievo del danno, del ripristino del medesimo in caso di inadempienza del sanzionato nonché della certificazione dell’avvenuto ripristino. Il Corpo Forestale dello Stato svolge funzione di supplenza.

Legge delega ambientale

FERRANTE (ULIVO – MARGHERITA): “CONFINDUSTRIA SBAGLIA A DIFENDERLA: E’ UN MOSTRO GIURIDICO, CHE NON SEMPLIFICA LA NORMATIVA” 

“E’ una legge che ha di fatto riscritto le norme in materia ambientale a colpi di maggioranza, ma soprattutto non rappresenta un contributo valido alla semplificazione legislativa. Anzi, aumenterà  il contenzioso tra Stato e Regioni e ci allontanerà  dall’Europa”. Questa la dichiarazione del Senatore Francesco Ferrante dopo le affermazioni di Luca Cordero di Montezemolo ieri, sulla necessità  di non bloccare la Legge Delega ambientale. Il decreto legislativo deve essere riscritto attraverso un confronto con tutte le parti interessate: le amministrazioni regionali, gli enti locali, le associazioni ambientaliste, i sindacati e le imprese. Perché non solo ha modificato tutta la normativa ambientale in tema di rifiuti, bonifiche, danno ambientale, emissioni in atmosfera, acque, VIA e VAS, ma lo ha fatto attraverso una forzatura della Legge Delega approvata dal Parlamento, senza il necessario parere della Conferenza Unificata Stato – Regioni – Enti locali e senza il coinvolgimento delle associazioni riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori. “Addirittura la Delega ambientale viola alcune direttive comunitarie – ha sottolineato il Sen. Ferrante – arrivando al paradosso per cui in alcuni punti sfugge quale sia l’interesse generale che dovrebbe sottendere alla tutela ambientale”. E’ questo il caso dei rifiuti, dove con artifizi nominalistici milioni di tonnellate di rifiuti rischiano di essere sottratti ai vincoli normativi e di finire completamente fuori controllo, rischiando di facilitare i traffici delle ecomafie che in questo Paese hanno già  fatto danni gravissimi. E’ il caso del danno ambientale, il cui campo di applicazione viene ristretto in modo indebito rispetto agli indirizzi dell’Unione Europea. Ed è il caso delle bonifiche, dove gli accordi tra pubblico e privato possono dilazionare tempi e modi degli interventi, fino a sottrarli all’indispensabile controllo pubblico. ”Ora – ha concluso Ferrante – bisogna studiare bene il provvedimento da approvare affinché venga immediatamente sospesa l’entrata in vigore della Legge, senza però creare un pericoloso vuoto normativo”

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